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Fondazione Chierese per il Tessile e il Museo del Tessile
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STATUTO

 

“FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO DEL TESSILE”

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita una fondazione denominata “FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO DEL TESSILE”.

Art. 2 – SEDE

La fondazione ha sede in Chieri, via Imbiancheria n. 12 e opera nell’ambito della Regione Piemonte

Art. 3 – SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di:

a. promuovere l’immagine e la conoscenza di prodotti tessili del chierese;

b. gestire, curare e favorire lo sviluppo e la valorizzazione del “Museo del Tessile” di Chieri, esposizione permanente a carattere storico di macchinari ed attrezzature tessili del passato e del presente, promuovendo conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni del tessile;

c. creare un apposito logo che funga da elemento di coesione, di cooperazione e di individuazione dell’imprenditoria che sostiene la Fondazione, utilizzabile unicamente dai produttori tessili operanti nel chierese e da coloro che li supportano nell’ambito locale fornendo loro servizi inerenti a tale attività produttiva;

d. promuovere ed eventualmente divulgare ricerche, studi e documentazione sul tessile, nonché su tutto ciò che ad esso possa essere in qualunque modo collegato;

e. promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento del personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla valorizzazione del tessile, non esclusa l’istituzione di un’apposita scuola, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall’utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;

f. promuovere la creazione di un laboratorio tecnologico che consenta l’ottenimento di sinergie imprenditoriali in materia di autocertificazione qualitativa CE sui prodotti;

g. collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi.

Nel perseguire il proprio scopo la Fondazione potrà avvalersi di strutture sia proprie che di terzi.  

Art. 4 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

— amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;

— stipulare accordi per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

— partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

— promuovere e organizzare seminari, corsi, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, anche per il tramite di enti all’uopo costituiti, qualora la sistematicità e la complessità delle attività lo richieda;

— svolgere, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio e del D.lgs 385/1993 in materia di attività bancaria e finanziaria;

— svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 – PATRIMONIO INDISPONIBILE

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è così composto:

  • dal fondo iniziale di dotazione costituito dai conferimenti in denaro impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;

  • dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;

  • dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia specificamente destinata a incrementare il patrimonio indisponibile.

Art. 6 – PATRIMONIO DISPONIBILE

Il patrimonio disponibile è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi non espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;

  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio indisponibile;

  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;

  • dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile dal Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio disponibile è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 – FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti intervenuti all’atto costitutivo e i soggetti che, pur non essendo intervenuti all’atto costitutivo, verranno riconosciuti come tali dal Collegio dei Fondatori con le maggioranze previste dall’articolo 9.

Art. 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

  • il Collegio dei Fondatori;

  • il Consiglio di Amministrazione;

  • il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione;

  • il Revisore dei conti.

E’ inoltre consentita la nomina di cariche onorarie. 

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell’espletamento delle funzioni istituzionali dell’ente.

Art. 9 – IL COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori.

Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Collegio dei Fondatori ha le seguenti competenze:

  • nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10;

  • nominare il Revisore dei Conti;

  • deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sempre nei limiti dell’art. 25 del codice civile e, in genere, dei poteri della pubblica autorità;

  • approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo elaborati e sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

  • esprimere pareri su ogni argomento ad esso sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

  • deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla nomina dei liquidatori nonché in merito alla devoluzione dell’eventuale Patrimonio residuo, sempre nei limiti dell’art. 25 e seguenti c.c., quanto ai poteri della pubblica autorità;

  • deliberare su quant’altro ad esso demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su decisione del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

Il luogo di convocazione del Collegio dei Fondatori può essere stabilito ovunque nell’ambito del territorio della Regione Piemonte.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

a) – sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) – siano indicati nell’ avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali condizioni il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e  la sottoscrizione del verbale sul relativo libro delle riunioni del Collegio.

Il Collegio dei Fondatori è convocato mediante avviso a mezzo raccomandata o invio di telefax o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli fondatori e che gli stessi dovranno avere cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione.

Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto, che saranno assunte con il voto favorevole dei due terzi di tutti i Fondatori, e di quelle relative allo scioglimento della Fondazione e conseguente devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, che saranno assunte con il voto favorevole dei tre quarti di tutti i Fondatori.

Sono fatte salve eventuali diverse maggioranze previste dal vigente statuto o da inderogabili norme di legge.

Ogni Fondatore ha diritto ad un voto.

Art. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il deliberato del Collegio dei Fondatori al momento della nomina.

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:

  • un membro nominato dal Sindaco pro tempore della Città di Chieri;

  • un minimo di due membri ed un massimo di quattro membri nominati dal Collegio dei Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi, fino alla riunione del Collegio dei Fondatori che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato nel rispetto dei poteri della pubblica autorità in base al codice civile e alle leggi speciali.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Se, per qualsiasi motivo, un Consigliere viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, chi lo aveva nominato provvederà alla designazione del sostituto, che durerà in carica sino alla scadenza del Consiglio.

La carica di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatto salvo l’eventuale rimborso spese.

Art. 11 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di  Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nel rispetto, in ogni caso, dei poteri e compiti delle autorità pubbliche in materia di Fondazioni, secondo il codice civile e le leggi speciali.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

  • stabilisce le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi dalla stessa perseguiti;

  • redige, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo e il relativo programma di attività ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Fondatori ;

  • delibera sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

  • nomina, al suo interno, il Presidente della Fondazione e un Vice Presidente;

  • nomina consulenti ed esperti definendone di volta in volta mansioni, funzioni, durata e compensi;

  • delibera in merito alla costituzione e alla disciplina della struttura e delle funzioni di eventuali organismi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;

  • delibera sulla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, il Vice-Presidente e per i Consiglieri;

  • delibera sull’assunzione di personale determinandone l’inquadramento e il trattamento retributivo;

  • delibera sul conferimento di incarichi a collaboratori esterni e sulla loro remunerazione;

  • redige e sottopone all’approvazione del Collegio dei Fondatori eventuali regolamenti della Fondazione nonché la loro modifica, revoca ed abrogazione;

  • propone eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre al Collegio dei Fondatori;

  • propone lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo secondo quanto previsto dal successivo art. 18;

  • delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione. 

Art. 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. 

Esso si riunisce secondo il calendario dei lavori fissato dal Consiglio stesso e comunque non meno di due volte l’anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno tre Consiglieri.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Revisore dei Conti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. 

In caso di urgenza, a giudizio motivato del Presidente, il termine di cui al precedente comma potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di impossibilità o di comprovato impedimento del Presidente il Consiglio può essere convocato e presieduto dal Vice-Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti su apposito libro numerato e vidimato e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato dal Presidente.

Art. 13 – IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono tra loro, a maggioranza assoluta, il Presidente della Fondazione che è anche il Presidente del Consiglio stesso, il quale dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l’attuazione delle delibere del Consiglio.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Spetta tra l’altro al Presidente:

  • convocare e presiedere il Consiglio d’Amministrazione, predisponendo l’ordine del giorno delle sedute;

  • coordinare l’attività della Fondazione nell’ambito dei poteri conferiti e garantire una corretta amministrazione della stessa;

  • nominare Avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;

  • assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d’urgenza, riferendone per ratifica al Consiglio d’Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Presidente il quale, è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite.

Art. 14 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il Revisore dei Conti controlla la gestione amministrativa della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa e svolge ogni altra mansione ad esso demandata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 – BILANCIO PREVENTIVO

Il Bilancio Preventivo dovrà individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l’attività che la Fondazione svolgerà nell’anno successivo.

Il Bilancio Preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’approvazione del Collegio dei Fondatori entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 17 – BILANCIO CONSUNTIVO

Il Bilancio Consuntivo dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’approvazione del Collegio dei Fondatori entro il 30 aprile di ogni anno. Esso raccoglie i risultati finanziari ed economici dell’attività svolta nell’anno precedente ed è accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione medesimo e da una relazione del Revisore dei Conti. 

Art. 18 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione o di sua estinzione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, sarà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori da adottarsi con la maggioranza di cui al precedente articolo 9, ad altri enti con scopi affini o comunque a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del Codice Civile.

Art. 19 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

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